Recentemente il Parlamento ha approvato la riforma del lavoro autonomo, un disegno di legge di iniziativa governativa che ha apportato alcune novità in materia di lavoro autonomo professionale e di lavoro “fuori sede” denominato smart job. In questo articolo mi occuperò della parte relativa alla riforma del lavoro autonomo.
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Il riferimento è al DDL “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” o più semplicemente “La riforma del lavoro autonomo” approvato in via definitiva il 10 Maggio 2017 in cui sono state applicate alcune novità che riguardano i lavoratori autonomi.
In particolare per quanto attiene i lavoratori autonomi non imprenditori (cioè i professionisti titolari di partita IVA), il provvedimento apporta alcune novità in merito ad alcuni punti estremamente interessanti.
Le novità in pillole sulla riforma del lavoro autonomo
- Termini di pagamento e contratti con professionisti: i pagamenti delle imprese e delle amministrazioni pubbliche ai professionisti sono soggetti d’ora in avanti al decreto sui pagamenti. Cioè il termine massimo di pagamento è di 60 giorni, oltre si applica un tasso di mora dell’8% + tasso ufficiale di riferimento.
- Invenzioni del lavoratore autonomo: salvo il caso in cui l’attività inventiva sia oggetto del contratto, i diritti di utilizzazione economica derivanti da invenzioni e apporti originali spettano al lavoratore autonomo.
- Maternità, congedo parentale e malattia: per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS Gestione Separata è previsto un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del lavoratore autonomo che presta in via continuativa la propria opera per il committente non comporta l’estinzione del rapporto contrattuale. Si applicano particolari condizioni.
- Indennità di disoccupazione: Viene introdotta dal 1/7/2017 l’indennità di disoccupazione (la cosiddetta DIS-COLL) per i lavoratori Co.Co.Co, anche a progetto, per gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
- Spese per alberghi e ristoranti: se vengono riaddebitate al committente non rientrano nei limiti del tetto percentuale di deducibilità. Se invece vengono sostenute direttamente dal committente non costituiscono (più) compenso in natura per il professionista.
- Deducibilità delle spese di formazione: Le spese di formazione sono interamente deducibili fino a 10.000€.
- Semplificazione adempimenti di sicurezza negli studi professionali: al governo è stata attribuita una delega da attuare entro un anno per semplificare ed adeguare le norme di sicurezza previste per gli studi professionali agli effettivi minori rischi e prevedendo una sforbiciata agli adempimenti richiesti.
- Partecipazione a gare ed appalti: la norma impone alle amministrazioni pubbliche di promuovere la partecipazione di lavoratori autonomi alle gare di appalto per i servizi e ai bandi di gara per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza. Inoltre, i lavoratori autonomi potranno aggregarsi organizzandosi sotto forma di reti professionali, costituire consorzi professionali stabili e associazioni professionali temporanee.
- Clausole vietate e condotte abusive del committente: sono abusive, nulle e quindi prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere senza congruo preavviso, nonché quelle che stabiliscono termini di pagamento superiori a 60 giorni.
- Abuso di dipendenza economica: si applicano le norme che già vietano l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi riguardi, un cliente/fornitore.
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