Indichiamo di seguito i requisiti pensione INPS 2016, riassumendo brevemente le novità normative introdotte dal 2016 in materia di pensioni.
Pensioni anticipate
La Legge di Stabilità 2016 sospende l’applicazione della penalità sulle pensioni anticipate I.N.P.S. erogate a partire dagli anni 2012, 2013 e 2014. Tali penalizzazioni saranno nuovamente applicate a partire dal 2018 qualora il lavoratore, al momento del pensionamento, avrà un’età inferiore a 62 anni.
Gestione Separata INPS
Per il 2016 l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla Gestione Separata resterà ferma al 27% + 0,7% contributo di maternità.
No tax area
La Legge di Stabilità 2016 amplia l’area di reddito in esenzione fiscale per i pensionati. La cosiddetta “no tax area” sale da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i soggetti con almeno 75 anni.
Perequazione
Il decreto ministeriale che fissa la perequazione automatica, ossia l’indice provvisorio da conguagliare all’inizio dell’anno successivo per le pensioni, prevede un indice di inflazione 2015 pari a zero. Ciò significa che le pensioni non avranno alcun aumento nel 2016. Inoltre, sulle pensioni avrebbe dovuto essere calcolato il conguaglio negativo rispetto all’aumento attribuito in via provvisoria a gennaio 2015 e rivelatosi superiore rispetto al dato definito; tale conguaglio non avrà luogo grazie alla sanatoria introdotta dalla legge di Stabilità 2016.
Donne
- Dal 2016, per le donne dipendenti del settore privato l’età di uscita dal lavoro per vecchiaia sarà elevata a 65 anni e 7 mesi, mentre per le lavoratrici autonome l’età del pensionamento sarà di 66 anni e un mese.
- La Legge di Stabilità 2016 ha però introdotto la cosiddetta “opzione donna”, che permette alle lavoratrici che entro il 2015 compiono 57 anni e 3 mesi di età (58 per le autonome) e 35 anni di contributi di uscire dal mondo del lavoro il prossimo anno, una volta atteso il periodo previsto dalla finestra mobile.
Opzione part-time
- La Legge di Stabilità 2016 introduce la possibilità, per determinati lavoratori, di ridurre il proprio orario di lavoro beneficiando della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
- A fronte della riduzione di orario, il dipendente riceverà una somma, esente da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.