Con la Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, l’INPS ha fornito come ogni anno le indicazioni per la contribuzione INPS artigiani e commercianti e le aliquote IVS 2017.
- Potrebbero interessarti anche:
- Novità per imprese con la legge di bilancio 2017
- Regime forfetario 2017: mini guida per prepararsi al meglio!
- Anticipazioni sulla finanziaria 2017 e Decreto fiscale DL n. 193/2016
- Novità notifiche cartelle esattoriali
Contributi Inps Artigiani e Commercianti: le aliquote IVS
In particolare, è stato previsto che:
- le aliquote IVS 2017 per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti (incremento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2016);
- per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, si continua ad applicare la riduzione di 3 punti percentuali;
- trova ancora applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari ad € 0,62 mensili.
I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2017 rimangono invariati, a causa del tasso di inflazione negativo, e sono:
- reddito minimale: € 15.548,00;
- reddito massimale: € 76.872,00 (€ 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
La Circolare n. 22/2017 precisa che gli artigiani e i commercianti forfetari che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2016, non sono tenuti a rinnovare annualmente l’adesione al regime previdenziale agevolato entro il 28 febbraio.
Cosa ne pensi? E’ utile per la tua realtà imprenditoriale? Fammelo sapere lasciando un commento o incontraci nel nostro canale facebook per condividere esperienze, pensieri o ragionamenti.
Vuoi essere aggiornato non appena esce il prossimo articolo in tema “agevolazioni fiscali per le imprese”? Iscriviti ai feed rss cliccando sull’icona menù.
Buongiorno, sono un artigiano edile da ventinove anni, desideravo gentilmente sapere se dalla contabilità semplificata posso passare nel 2018 al regime forfettario, ho ovviamente i requisiti, li avevo già nel 2015 ma ho mantenuto il regime semplificato pur non apponendo nessuna opzione nel quadro VO della dichiarazione iva 2016 anno d’imposta 2015. Il fatto che nel 2017 ci sia stata ancora una modifica nella riforma pregiudica il triennio in cui posso accedere al forfettario? O meglio, essendo nel 2017 stato introdotto il regime per cassa posso nel 2018 passare al forfettario? Grazie mille per la disponibilità e la cortesia.
Buongiorno Michele,
nel 2018 può passare al regime forfetario perchè è trascorso il triennio di regime ordinario. Le modifiche apportate al regime di cassa non influenzano tale scelta. Mi domando però se lei non abbia già emesso fatture con IVA nel 2018. In tal caso, si configura già un comportamento concludente verso il regime ordinario, che comporta necessariamente l’inizio del regime forfetario dal 2019.
saluti,
Nicola Forcella