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Commercio Online

Il Commercio Online: i Documenti Obbligatori

La vendita per corrispondenza di beni, di cui il commercio online è una parte ormai preponderante, è una particolare forma di vendita al dettaglio, soggetta a SCIA indirizzata al SUAP del Comune sede dell’attività, oltre che a comunicazione di variazione ai fini IVA e Registro Imprese. Nei paragrafi che seguono, entrerò nel merito dei documenti obbligatori in fase di vendita e di restituzione della merce.

Commercio Online: documenti obbligatori all’atto dell’ordine

Nel commercio online non è obbligatoria l’emissione di documenti di certificazione dei corrispettivi[1] (quindi niente scontrino) ma solo l’annotazione giornaliera del totale delle vendite nel registro dei corrispettivi tenuto a norma dell’art. 24 D.P.R. 633/1972. Se il cliente richiede la fattura all’atto dell’ordine, il venditore che effettua commercio online è obbligato ad emetterla.

Da ciò discende il fatto che, in linea teorica, nella vendita online l’unico documento prodotto nel ciclo attivo (quello dei ricavi) è il documento di trasporto per l’affidamento della spedizione al vettore incaricato della consegna del bene venduto al cliente.

La restituzione della merce da parte dell’acquirente nel commercio online

La procedura di restituzione della merce nel commercio online deve prevedere la condizione che dalla documentazione in possesso del venditore sia possibile individuare gli elementi necessari a correlare tale restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante l’acquisto originario e che la società è tenuta a conservare. Tali elementi sono: le generalità del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione e il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso). Solo in tale caso sarà possibile effettuare la rettifica in diminuzione dell’iva dovuta per la vendita del bene.

È altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino[2], se tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita, o la sua esclusione per difettosità.

La nota di variazione deve contenere i riferimenti alla nota di consegna-ordine originari, nonché la motivazione per cui il prodotto viene reso (sostituzione, reso per difettosità o reso per recesso del consumatore) perché essa influisce direttamente sul magazzino e sull’ammontare dell’IVA dovuta all’Erario.

[1] Rif. Art 22 c.1 n. 1 DPR 633/1972, art. 2 lett. oo DPR 696/1996 e Risoluzione AE 274/E/2009 – risposta ad interpello. Le disposizioni in materia attribuiscono al contribuente la facoltà di certificare le cessioni tramite l’annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi con conseguente esonero dall’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta espressamente dall’acquirente non soggetto passivo iva) e dello scontrino fiscale.

[2] Rif. Ris. 219/E 2003

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