La Legge di Stabilità 2016 fornisce agli imprenditori diverse opportunità agevolative (agevolazioni fiscali)che possono risultare utili in vista della stesura del bilancio d’esercizio 2015.
Ho deciso quindi, di creare un gruppo di quattro articoli per presentarti gli aspetti salienti delle seguenti misure:
- Agevolazioni fiscali: rivalutazione dei beni d’impresa;
- assegnazione o cessione agevolata di immobili ai soci;
- estromissione immobili strumentali per l’imprenditore individuale;
- deduzione Irap per piccoli operatori.
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In questo articolo, il secondo di 4, voglio presentarti alcuni dettagli sulle agevolazioni fiscali delle quali puoi godere con la tua impresa in relazione alla assegnazione o cessione agevolata immobili ai soci
Assegnazione o cessione agevolata immobili ai soci
Le società commerciali (Srl, Spa, Sapa, Snc e Sas) entro il 30.09.2016 potranno assegnare o cedere ai soci in essere al 30.09.2015 godendo di una serie di agevolazioni fi scali in luogo delle ordinarie aliquote d’imposizione. I beni che possono formare di assegnazione o cessione agevolata sono:
– gli immobili non strumentali per destinazione (ad esempio fabbricato locato o non locato oppure abitativo o strumentale per natura, purché non utilizzato direttamente, ecc);
– i beni mobili registrati non strumentali.
Effetto sui soci (nel caso di assegnazione)
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non
si applicano le disposizioni di cui all’art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; pertanto, per il socio assegnatario è prevista la tassazione degli utili in natura eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva
dalla società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Assegnazione | Cessione | |
Imposta sostitutiva | Aliquota 8% (aumentata al 10,5% per società di comodo 2 su 3) | idem |
Base imponibile imposta sostitutiva | Valore normale (eventualmente pari a quello catastale) – (meno) Costo fi scale residuo | Corrispettivo purché non inferiore a VN o valore catastale |
Riserve in sospensione d’imposta | Affrancamento con aliquota 13% (se annullate per effetto assegnazione beni) | Non c’è problema di usarle |
Agevolazione imposte indirette | • Imposta di registro proporzionale ridotta al 50%. • Ipocatastali fi sse. • IVA con regole ordinarie. | idem |
Trasformazioni società commerciale in società semplice
Le agevolazioni suddette si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.
Vantaggio
Versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, riduzione dell’imposta di registro e imposte ipocatastali in misura fi ssa.
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