La Legge di Stabilità 2016 fornisce agli imprenditori diverse opportunità agevolative (agevolazioni fiscali)che possono risultare utili in vista della stesura del bilancio d’esercizio 2015. Ho deciso quindi, di creare un gruppo di quattro articoli per presentarti gli aspetti salienti delle seguenti misure:
- Agevolazioni fiscali: rivalutazione dei beni d’impresa;
- assegnazione o cessione agevolata di immobili ai soci;
- estromissione immobili strumentali per l’imprenditore individuale;
- deduzione Irap per piccoli operatori.
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In questo articolo, il terzo di 4, voglio presentarti alcuni dettagli sulle agevolazioni fiscali delle quali puoi godere con la tua impresa in relazione alla estromissione di immobili strumentali per l’imprenditoria individuale.
Estromissione immobili strumentali imprenditoria individuale
L’imprenditore individuale che, alla data del 31.10.2015, possiede beni immobili strumentali (per natura o per destinazione), può, entro il 31.05.2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fi scalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30.11.2016, per il 60%, e il 16.06.2017 per i rimanente 40%. Non essendoci atti notarili da porre in essere non si presenta, invece, il problema dell’imposta di registro. Anche in questo caso ai fi ni Iva trovano applicazione le disposizioni ordinarie.
Esempio: Estromissione immobile uso ufficio dell’imprenditore individuale acquistato nell’anno 2000
- entro il 31.05.2016 dovrà essere emessa autofattura (aggiornando altresì libro inventari e beni ammortizzabili);
- l’autofattura sarà esente IVA (art 10 n.8-ter) e – nell’esempio – non vi sono problemi di rettifi ca della detrazione IVA operata all’acquisto essendo trascorsi più di 10 anni (attenzione però ad eventuali ristrutturazioni intervenute da meno di 10 anni);
- ai fi ni Irpef in luogo delle aliquota progressive la plusvalenza da autoconsumo (valore normale meno costo fi scale residuo) andrà assoggettata all’8% (al posto di quelle progressive); l’imposta sostitutiva copre anche l’Irap e andrà versata entro il 30.11.2016 per il 60% e i 16.06.2017 per il rimanente 40%.;
- non ci sono imposte di registro o ipocatastali perché non c’è atto da trascrivere.
Vantaggio
Versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% e nessuna imposta di registro data l’assenza di atti notarili.
Cosa ne pensi? E’ utile per la tua realtà imprenditoriale? Fammelo sapere lasciando un commento o incontraci nel nostro canale facebook per condividere esperienze, pensieri o ragionamenti.
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Salve, vorrei chiedere un’informazione circa il regime forfettario 2017:
sono un libero professionista con regime forfettario e contemporaneamente svolgo attività di insegnamento.
Considerando che il limite di reddito per rimanere nel regime forfettario per la mia attività è di € 30.000, vorrei sapere se nel calcolo dei 30.000 euro viene considerato solo il ricavo da attività di libero professionista oppure vengono sommati anche gli altri redditi? Ovvero se ad esempio nel 2017 i ricavi da attività da libero professionista fossero di € 15.000 e quelli da insegnamento € 20.000, rimango nel regime forfettario?
Inoltre, se ho altri redditi da fitti di abitazione, devono essere conteggiati?
Grazie e saluti
Francesco
Buona sera Francesco, veda l’articolo “Minimi e nuovo regime forfetario” dove rispondo alla stessa domanda.
Saluti
Nicola Forcella