Il documento elaborato dal Cndcec – in febbraio 2016 – ha ripercorso la disciplina delle Srls e delle Srl a capitale minimo dall’istituzione a oggi, analizzandone i profili civilistici e gestionali. Sono previste 3 varianti della società a responsabilità limitata.
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La srls è una delle tre varianti di società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata “ordinaria”, disciplinata dall’art 2463 C.C con capitale sociale minimo di € 10.000 e possibilità di annoverare tra i soci anche persone giuridiche;
- Società a responsabilità limitata “a capitale minimo” (le Srlcr sono state soppresse dalla L. 9920/13, riqualificandole come Srls), disciplinate dai cc. 4 e 5dell’art. 2463, che prevedono un capitalesociale da € 1 a € 9.999, sono aperte anchea soci persone giuridiche e hanno statuto e denominazione ordinari. I conferimenti, tuttavia, devono avvenire esclusivamente in denaro come per le “semplificate”;
- Società a responsabilità limitata “semplificate”, come definite dall’art. 2463-bis con un capitale che va da € 1 a € 9.999, obbligo di annoverare nella compagine sociale solo persone fisiche, statuto standard le cui clausole sono inderogabili ma passibili di integrazioni non incompatibili e con valore meramente organizzativo (esempio:durata dell’esercizio sociale) e assenza di spese notarili per la costituzione.
Principali differenze tra la srls e le altre varianti di srl
Una delle differenze che distinguono le varie forme societarie risiede nella disciplina delle riserve.
Nelle Srl ordinarie l’art. 2430 C.C. impone che dagli utili netti annuali si deduca una somma almeno pari al 5% per costituire la cosiddetta riserva legale, fino a che questa non raggiunga il 20% del capitale sociale. Se la riserva diminuisce, deve essere reintegrata.
Per le Srl a capitale minimo, invece, la formazione della riserva legale è “accelerata”, nel senso che dagli utili si deve dedurre almeno il 20% (al posto del 5%) fino a che la riserva sommata al capitale sociale non raggiunga i € 10.000.
Per le Srl semplificate tale tema non è esplicitamente richiamato; tuttavia il c.5 dell’art. 2463-bis impone che, salvo quanto disciplinato per le Srls, si applicano le disposizioni delle Srl in quanto compatibili. Dagli utili netti annuali si dovrebbe dedurre, quindi, una somma almeno pari al 5% per costituire la cosiddetta riserva legale fino a che questa non raggiunga il 20% del capitale sociale, che di fatto, se è di € 1, comporta la mancata costituzione della riserva. Peraltro, se la Srls si costituisse con un capitale sociale di € 5.000, dovrà essere accantonata la riserva finché non raggiunga l’importo di € 1.000. Questa soluzione non è unanimemente condivisa in dottrina. Altri ipotizzano che, per evitare disparità di trattamento tra le Srls e le Srl a capitale minimo, la riserva “rinforzata” si applichi anche alle Srls.
Trasformazioni e passaggi tra le tre tipologie di srl
Trattandosi di 3 sottotipologie di Srl il passaggio dall’una all’altra non implica mai trasformazioni, bensì variazioni dell’atto costitutivo. Conseguentemente, se una Srls delibera un aumento di capitale sociale, per esempio a titolo gratuito (imputando a capitale una riserva), fino a raggiungere i € 10.000, può trasformarsi in Srl ordinaria, eliminando il termine “semplificata” così come se entrassero in società soci persone giuridiche (come chiarito dalla comunicazione n. 39365 del Mise del 15.02.2016). Se, invece, l’aumento di capitale sociale avviene a pagamento, fino a € 9.999 i conferimenti devono essere effettuati in denaro e non è possibile procedere a tale aumento offrendo quote di nuova emissione a terzi. Se, invece, l’aumento supera i € 10.000, i conferimenti possono avvenire anche in natura o con conferimenti di crediti, oltre che con l’offerta di quote a terzi. Dal lato opposto la Srl ordinaria che vede ridurre il capitale al di sotto dei € 10.000 per perdite può trasformarsi in Srl a capitale ridotto evitando così ricapitalizzazioni o lo scioglimento. Dubbi, invece, si hanno per il passaggio da Srl a Srls, poiché il documento del Cndcec osserva che la Srls è prevista solo in fase costitutiva (semplificazione) e non sia il modello di arrivo, dovendo comunque, in tal caso, riformulare l’atto costitutivo per adattarlo al modello standard delle srls. Per la stessa ragione si ritiene non possibile la trasformazione da Snc a Srls.
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