Il rinvio dell’ approvazione del bilancio a 180 giorni per srl, srls e spa.
L’assemblea chiamata a operare l’ approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dal termine dell’esercizio. Non si tratta di una libera facoltà per gli amministratori, ma ne devono ricorrere specifiche condizioni disciplinate dal Codice Civile.
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Termini dell’Aprrovazione del bilancio: l’articolo 2364 del codice civile
Come sancito dall’art. 2364 c.c., l’atto costitutivo può stabilire (e quindi deve essere specificamente previsto dallo Statuto) che in particolari situazioni, come ad esempio la redazione del bilancio consolidato, la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio possa avvenire entro 180 giorni, e non entro i canonici 120 giorni fissati ordinariamente dal legislatore.
Aprrovazione del bilancio: la disposizione legislativa
Dalla particolare enunciazione della disposizione legislativa emerge che tale deroga temporale è subordinata alla presenza di “particolari esigenze” con specifico riferimento alla struttura societaria e all’oggetto sociale. Si tratta, ad esempio, di società dotate di una struttura organizzativa molto complessa, non necessariamente obbligate alla redazione del bilancio consolidato o con legami partecipativi, che quindi richiedono tempi lunghi per l’elaborazione dell’informativa economico-finanziaria delle varie società che compongono il gruppo (è necessario infatti valutare tra le altre cose l’eventuale presenza di perdite significative di valore delle partecipazioni, che potrebbero essere evidenziate in sede di approvazione del loro bilancio).
Deroga alla presentazione dell’approvazione bilancio
Possono avvantaggiarsi della deroga anche società che operano in settori particolari (ad esempio quello agricolo o edilizio) che quindi possono richiederla per via di particolari limiti oggettivi (approvazione stati avanzamento lavori con clienti o gestione dei rapporti con consorzi ed associazioni di categoria). Possono essere anche motivo di deroga variazioni significative del sistema informatico, ma anche dei criteri di rilevazione delle operazioni (si pensi ad un cambiamento nei principi contabili). Inoltre, la proroga può anche essere necessaria a seguito dell’eventuale dimissione del responsabile amministrativo. Devono anche essere considerate eventuali cause di forza maggiore quali ad esempio furto, incendio e alluvione, nonché nella sopraggiunta o momentanea impossibilità dell’amministratore unico nella redazione del progetto di bilancio.
Verifica dell’esistenza di motivi di deroga
La verifica (e la responsabilità della decisione in tal senso) dell’esistenza di motivi che consiglino la necessità della posticipazione dei termini di approvazione del bilancio è di competenza degli amministratori che in presenza delle sopraccitate motivazioni devono specificarne le ragioni nella relazione sulla gestione. Nel caso in cui però tale relazione non venga redatta, ad esempio quando la società redige il bilancio in forma abbreviata, tale indicazione deve essere riportata nella nota integrativa. E’ inoltre opportuno, in caso di rinvio, lo svolgimento di un Consiglio di Amministrazione appositamente convocato per valutare e motivare la proroga.
Approvazione del bilancio: considerazioni finali
Si ricorda inoltre che il termine di 120 giorni postdatabile a 180 si riferisce esclusivamente alla prima convocazione; infatti, se tale assemblea dovesse andare deserta, o non si raggiungessero i quorum necessari, sarà compito degli amministratori fissarne una seconda entro 30 giorni.
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