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Regime forfetario e contributi inps agevolati

Per i soggetti che rientrano nel regime forfetario, è prevista la riduzione contributiva I.N.P.S. su richiesta entro il 28 febbraio anche per chi, già nel 2015, aveva fatto domanda per l’agevolazione all’epoca vigente, ora modificata dalla legge di Stabilità 2016.

Regime forfetario e contributi inps agevolati: 2015 e 2016 a confronto.

Nel 2015 chi rientrava nel regime forfetario aveva avuto la possibilità, su apposita istanza, di determinare la contribuzione dovuta sul reddito determinato forfetariamente senza applicare il livello minimo imponibile, evitando i “contributi fissi” ed effettuando esclusivamente i versamenti in acconto ed a saldo in corrispondenza delle scadenze della dichiarazione dei redditi, e sul reddito effettivamente percepito.

La legge di Stabilità 2016, tuttavia, oltre a ridisegnare in larga misura il regime forfetario, ha modificato anche l’agevolazione contributiva prevedendo, invece dell’abbandono degli importi minimali, una riduzione del 35% del reddito che costituisce base imponibile ai fini previdenziali. Resta inteso che il diritto all’accreditamento dei contributi mensili versati ai fini previdenziali è proporzionalmente ridotto.

Ora l’I.N.P.S. fornisce le informazioni necessarie, chiarendo che:

  • Anche la nuova agevolazione è facoltativa e viene riconosciuta solo con apposita domanda dell’interessato;
  • Tale istanza deve essere presentata attraverso l’apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale del contribuente;
  • Il termine di presentazione è tassativamente fissato (per le posizioni già attive) entro il 28 febbraio (anche se il 2016 è bisestile…). In caso di ritardo, l’accesso all’agevolazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e comporta, comunque, una nuova istanza (circolare 29/2015);
  • Le istanze già presentate nel 2015 non hanno nessun rilievo perché sono state chiuse d’ufficio al termine dello scorso anno.

L’I.N.P.S. fa sempre riferimento alla gestione “artigiani e commercianti”, escludendo quindi, implicitamente, i forfetari iscritti alla Gestione Separata. Se ciò era sicuramente condivisibile nel 2015, lo è meno a partire dal 2016, laddove la riduzione della contribuzione non è incompatibile per questa categoria di contribuenti.

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