La trasmissione elettronica della copia informativa dell’atto di riscossione (tramite pec), e non dell’originale della cartella di pagamento, determinerebbe, secondo un filone giurisprudenziale di merito, l’invalidità della notifica, mancando l’attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale (in pratica la cartella esattoriale nulla via pec).
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La notifica degli atti di riscossione
Già dal 1.06.2016 in virtù di quanto previsto dal D.L. n° 78 del 2010, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi, deve essere effettuata esclusivamente via PEC, all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC). Come già descritto nell’articolo sulla notifica cartelle esattoriali, nel caso in cui il tentativo di notifica tramite PEC non vada a buon fine, l’atto della riscossione dovrà essere depositato (in formato elettronico) presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Tale adempimento dovrà essere accompagnato dalla pubblicazione di un avviso sul sito internet del medesimo ente camerale.
La nuova normativa, che prende spunto dalle regole dettate dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), è stata trasfusa nell’ambito del D.P.R. n° 602/1973 nella sezione “Notificazione della cartella di pagamento” che quindi può essere eseguita, con le modalità sopra descritte.
Il mezzo informatico come strumento nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino
Le disposizioni che governano l’uso dell’informatica come strumento favorito nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione italiana e i cittadini dello Stato, nonché i diversi interventi normativi sopra menzionati, consentirebbero agli agenti della riscossione di notificare le cartelle di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, in alternativa alle modalità tradizionali.
I dubbi sollevati da alcune Commissioni Provinciali Tributarie
Alcuni giudici tributari di primo grado hanno recentemente espresso alcune perplessità circa la validità delle notifiche degli atti di riscossione tramite PEC. Se tali dubbi fossero confermati da giurisprudenza di merito di secondo grado o di legittimità, porrebbero il nuovo sistema di notifiche appena introdotto dal legislatore verrebbe minato dalle fondamenta. E’ stata infatti avanzata l’ipotesi di nullità della notifica digitale della copia della cartella, in quanto non sarebbe garantita la coincidenza del documento trasmesso con l’originale. Altra ipotesi di presunta nullità sarebbe rappresentata dall’inefficacia della procedura di notifica – tramite PEC – di assicurare la prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario.
Cartella esattoriale nulla via pec: le motivazioni.
La notifica elettronica degli atti esattivi non offrirebbe le medesime garanzie della tradizionale notifica cartacea eseguita attraverso il servizio postale pubblico, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore che, in quanto pubblici ufficiali, conferiscono invece fede privilegiata all’attestazione di consegna. Infine, se sulla cartella di pagamento non fosse riportato l’indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via PEC potrebbe ritenersi “non eseguita” per la mancata corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del ricevente con quello apposto nella cartella di pagamento.