agevolazioni fiscali assegnazione-cessione agevolata di immobili ai soci
Agevolazioni Fiscali, Società

Agevolazioni fiscali: assegnazione o cessione agevolata immobili ai soci

La Legge di Stabilità 2016 fornisce agli imprenditori diverse opportunità agevolative (agevolazioni fiscali)che possono risultare utili in vista della stesura del bilancio d’esercizio 2015.
Ho deciso quindi, di creare un gruppo di quattro articoli per presentarti gli aspetti salienti delle seguenti misure:

 

In questo articolo, il secondo di 4, voglio presentarti alcuni dettagli sulle agevolazioni fiscali delle quali puoi godere con la tua impresa in relazione alla assegnazione o cessione agevolata immobili ai soci

Assegnazione o cessione agevolata immobili ai soci

Le società commerciali (Srl, Spa, Sapa, Snc e Sas) entro il 30.09.2016 potranno assegnare o cedere ai soci in essere al 30.09.2015 godendo di una serie di agevolazioni fi scali in luogo delle ordinarie aliquote  d’imposizione. I beni che possono formare di assegnazione o cessione agevolata sono:

gli immobili non strumentali per destinazione (ad esempio fabbricato locato o non locato oppure abitativo o strumentale per natura, purché non utilizzato direttamente, ecc);

– i beni mobili registrati non strumentali.

L’imposta sostitutiva va versata entro il 30.11.2016, per il 60%, e il 16.06.2017 per i rimanente 40%.

Effetto sui soci (nel caso di assegnazione)

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non
si applicano le disposizioni di cui all’art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; pertanto, per il socio assegnatario è prevista la tassazione degli utili in natura eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva
dalla società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

AssegnazioneCessione
Imposta sostitutivaAliquota 8% (aumentata al 10,5% per società di comodo 2 su 3)idem
Base imponibile imposta sostitutivaValore normale (eventualmente pari a quello catastale)

– (meno) Costo fi scale residuo

Corrispettivo purché non inferiore a VN o valore catastale
Riserve in sospensione d’impostaAffrancamento con aliquota 13%

(se annullate per effetto assegnazione beni)

Non c’è problema di usarle
Agevolazione imposte indirette• Imposta di registro proporzionale ridotta al 50%.

• Ipocatastali fi sse.

• IVA con regole ordinarie.

idem

Trasformazioni società commerciale in società semplice

Le agevolazioni suddette si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.

Vantaggio

 

Versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, riduzione dell’imposta di registro e imposte ipocatastali in misura fi ssa.

 

Cosa ne pensi? E’ utile per la tua realtà imprenditoriale? Fammelo sapere lasciando un commento o incontraci nel nostro canale facebook per condividere esperienze, pensieri o ragionamenti.
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